La giurisprudenza torna ad affrontare il tema dall’obbligo di mantenimento dei figli minori a carico dei nonni, qualora il genitore obbligato in sede di separazione al mantenimento dei figli non provveda e/o si renda latitante.
Con l’Ordinanza n. 13345 del 16 maggio 2023 la Corte di Cassazione affronta il tema del mantenimento dei nipoti da parte dei nonni allorquando il genitore si renda inadempiente e irreperibile e la madre non sia in grado di provvedervi da sola.
Sul tema la Suprema Corte ha chiarito che l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché’ possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli va inteso nel senso che l’obbligazione degli ascendenti e’ subordinata a due fattori. Il primo, è la responsabilità primaria dei genitori; il secondo, è la mancanza di sufficiente capacità patrimoniale da parte dell’altro coniuge.
Sussistendo tali requisiti preliminari, la Corte ha stabilito quali siano gli ulteriori indagini probatorie che debbano essere rispettate.
Innanzitutto, deve sussistere un reiterato inadempimento da parte del padre agli obblighi di mantenimento stabiliti nella separazione o divorzio.
In secondo luogo, la madre deve provare di non essere riuscita a riscuotere il contributo posto a carico del padre in ragione dei reiterati cambiamenti del luogo di residenza e di lavoro di quest’ultimo.
Tali comportamenti sono stati giudicati dalla Suprema Corte non solo elusivi, ma anche dolosi.
Ancora, la condanna, in sede penale, del genitore per omesso adempimento all’obbligo di mantenimento costituisce ulteriore elemento valutativo da parte della Suprema Corte per la condanna degli ascendenti all’adempimento del figlio/a in favore dei nipoti.
Infine, la Corte ritiene indispensabile anche l’accertamento della capacità patrimoniale dei nonni, al fine di fare fronte all’obbligo di mantenimento dei nipoti, in base al loro reddito.
Afferma, quindi, la Suprema Corte che, qualora risulti provata l’impossibilità di ottenere l’adempimento da parte del genitore inadempiente (per i motivi di cui sopra), nonché la sussistenza della capacità patrimoniale dei nonni a far fronte a detto obbligo, sussistano i presupposti per ritenere l’obbligo degli ascendenti, atteso che le esigenze di vita dei figli non possono essere soddisfatte dalla sola madre.