In tema di rito abbreviato e riduzione di un sesto della pena a seguito dell’entrata in vigore della riforma Cartabia è stato parzialmente rivisitato anche l’art. 442 c.p.p.
La norma prevede che, in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto (comma 2).
In particolare, la norma rivista post Riforma Cartabia aggiunge che, quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione (comma 2-bis).
Il Tribunale di Bolognan con provvedimento del 21 giugno 2023, fornisce una chiara lettura della novella normativa.
Le prime sentenze di legittimità chiariscono che la modifica normativa, che prevede, appunto, una ulteriore riduzione di un sesto della pena per coloro che aderiscono al rito speciale e rinunciano all’appello, ha l’evidente e dichiarato scopo di ridurre la durata del procedimento penale, favorendo la definizione del giudizio dopo la decisione di primo grado, cosi da non dare luogo alla fase delle impugnazioni.
La rinuncia al mezzo di gravame realizza immediatamente la medesima finalità, ossia quello della deflazione processuale mediante l’arresto del processo al primo grado di giudizio.
In sotanza, il Tribunale di Bologna ha chiarito che, al pari della mancata impugnazione – si legge nell’ordinanza – “la rinuncia al mezzo di gravame realizza immediatamente la medesima finalità, ossia quello della deflazione processuale mediante l’arresto del processo al primo grado di giudizio”.
Osserva il Tribunale come “la giurisprudenza, anche di legittimità, che si e già pronunciata sulla nuova diminuente, non ha affatto escluso tale conclusione, pronunciandosi sui diversi casi della richiesta di restituzione nel termine per rinunciare all’appello a fronte di un processo già pendente in Cassazione o della richiesta di restituzione nel termine per accedere al rito abbreviato formulata a dibattimento già aperto in un giudizio ordinaria: in tali casi la richiesta è stata condivisibilmente respinta perché la pendenza in Cassazione, in un caso, e l’inizio dell’istruttoria dibattimentale, negli altri due casi, avevano già frustrato l’esigenza deflattiva”.
In conclusione, «la nuova più favorevole disciplina ben può dunque essere fatta valere dall’imputato appellante avverso una sentenza di condanna di primo grado emessa all’esito di giudizio abbreviato che intenda ottenere il beneficio de quo, rinunciando all’impugnazione avanzata prima della entrata in vigore del d.lgs. 150/22.
Ne deriva che anche l’imputato che abbia subio una condanna di primo grado ante Riforma Cartabia, abbia diritto di godere del beneficio introdotto successivamente, sempre in sede di esecuzione pena, perchè la scelta appare, condivisibilmente, in linea con la ratio deflattiva della norma di legge.
La decisione si fonda sul presupposto che si realizzi l’effettiva ratio della norma, ossia quella di risparmiare un ulteriore grado del processo concedendo il trattamento premiale all’ imputato.
L’evidente ratio è rappresentata dalla circostanza per la quale verrebbe, altrimenti, frustrata dall’interpretazione opposta, che disincentiverebbe la rinuncia al mezzo di gravame.