La Riforma Cartabia è intervenuta incisivamente in materia di pene sostitutive, imponendo un cambio di cultura e di approccio pratico a tutti gli operatori del diritto.
Anzitutto, è stato ampliato significativamente il novero delle possibilità di sospensione dell’ordine di esecuzione: l’applicazione di una pena sostitutiva in tutti i casi in cui sia stata comminata la detenzione fino a quattro anni (in luogo degli originari due anni).
Inoltre, ancora più importante dal punto di vista concreto, la scelta relativa alle modalità di esecuzione della pena è effettuata già del Giudie di merito che pronuncia la sentenza. Non occorre attendere i lunghi tempi delle procedure esecutive, delle udienze avanti il Tribunale di Sorveglianza.
E’, infatti, di gran lunga preferibile che sia il Giudice della cognizione – il quale meglio conosce il profilo dell’imputato – a stabilire le modalità con cui la pena dovrà essere eseguita. La Magistratura di Sorveglianza si basa, infatti, su un’asettica valutazione cartolare.
Il Giudice di merito ha un ruolo nuovo, non più circoscritto alla quantificazione della pena, bensì esteso alle modalità con cui quest’ultima dovrà essere eseguita.
Se da un lato, appunto, il nuovo istituto mira a ridurre il carico della magistratura di sorveglianza, dall’altro, è destinato inevitabilmente ad aumentare il lavoro del sempre più oberato UIEPE (Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna).
L’art. 545-bis c.p.p. prevede che il giudice, al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla pena sostitutiva – nonché di determinare gli obblighi e le prescrizioni – possa richiedere all’UIEPE tutte le informazioni necessarie circa le condizioni dell’imputato.
Il Giudice può altresì chiedere di predisporre il programma di trattamento.
Anche il difensore può trasmettere all’UIEPE tutta la documentazione che ritenga necessaria ai fini della sostituzione.
Quando non sia possibile decidere immediatamente, di un’ulteriore apposita udienza, non oltre sessanta giorni, ai fini della decisione sull’applicazione o meno di una pena sostitutiva.
Il Giudice potrà, tuttavia, rifiutare l’applicazione di una pena sostitutiva laddove ritenga, alla luce di fondati motivi, che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Ne deriva che residua, anche nella novella normativa, un altissimo tasso di discrezionalità in capo all’organo giudicante.
Al fine di ridurre quanto possibile tale margine di discrezionalità, a Milano è stato siglato uno “schema operativo” tra Corte d’Appello, Tribunale, Tribunale di Sorveglianza, Ordine degli Avvocati, Camera Penale e UIEPE.
Al difensore è richiesto di farsi parte diligente – mediante produzioni documentali complete – al fine di rendere più snella l’istruttoria preliminare: si punta ad evitare la seconda udienza c.d. “di sentencing”.
Cosa si richiede, in particolare, al difensore?
Anzitutto, è tenuto a munirsi tempestivamente di procura speciale.
Lo schema operativo suggerisce altresì al difensore di domandare, già in sede di conclusioni, l’applicazione di una o più pene sostitutive.
All’avvocato si richiede, inoltre, di depositare la documentazione necessaria a sostegno della propria richiesta, onde fornire al giudice gli elementi necessari a decidere.
A titolo esemplificativo, in caso di semilibertà e detenzione domiciliare: documentazione attestante la legittima disponibilità dell’abitazione ed il consenso dei conviventi; contratto di lavoro e buste paga recenti; iscrizione a corsi di studio/formazione, certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura; indicazione delle esigenze di uscita dal domicilio, nonché degli orari di uscita e rientro.
In caso di richiesta di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, invece, lo schema operativo suggerisce al difensore di individuare previamente l’ente e di produrne anticipatamente la lettera di disponibilità, nonché il programma di lavoro stabilito di concerto con quest’ultimo.
In caso di pena pecuniaria sostitutiva, la documentazione dovrà attenere alle condizioni di reddito ed al patrimonio, nonché dovrà consentire al giudice di commisurare il valore giornaliero della pena sostitutiva e disporre l’eventuale rateizzazione (potrà, pertanto, essere utile produrre il contratto di locazione corredato dalle spese mensili, l’eventuale contratto di mutuo ovvero di finanziamento in essere, una visura camerale…).
Ancora, importante novità è che la richiesta di pena sostitutiva (lavoro di pubblica utilità) è reiterabile, in quanto non sussiste il limite della concessione per non più di una volta il fatto che, a differenza della MAP, richiedibile una sola volta.
Sempre nell’esame in concreto dell’applicazione della norma, si precisa che, laddove la condanna di primo grado sia intervenuta prima dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia, la parte potrà formulare la domanda o nell’atto di appello – costruendo un motivo ad hoc – ovvero nelle proprie conclusioni, scritte o orali.
Laddove, invece, la condanna di primo grado sia intervenuta nella vigenza della Riforma Cartabia, ma il Giudice di primo grado abbia ritenuto di non applicare una pena sostitutiva, pur avendo condannato a pena detentiva senza concedere la sospensione condizionale, sarà, invece, sarà possibile richiederla in appello mediante l’impugnazione del capo della sentenza di primo grado contenente le motivazioni sul diniego.