La prescrizione dei reati penali: dalla legge Orlando alla riforma Cartabia

La prescrizione dei reati penali: dalla legge Orlando alla riforma Cartabia

Agosto
2024

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La tematica relativa all’eventuale estinzione per prescrizione dei reati commessi nel periodo che va dall’entrata in vigore della legge n. 103/2017 (c.d. legge Orlando) fino al 31 dicembre 2019 è tornata alla ribalta a seguito della Riforma Cartabia, imponendo alla Suprema Corte di Cassazione di operare chiarimenti giurisprudenziali mediante sentenze recentissime.

In particolare, la questione comincia a porsi con riferimento alle contravvenzioni, che si prescrivono ordinariamente in quattro anni dalla data di commissione del reato e al massimo in cinque anni ai sensi degli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, c.p.

Invero, la legge n. 103/2017, per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (e, quindi, dal 3.8.2017 in poi), modificando l’art. 159, comma 2, c.p., aveva introdotto una nuova ipotesi di sospensione del termine di prescrizione decorrente dalla scadenza del termine di deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo o secondo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo o definitiva per un tempo comunque non superiore ad un anno e mesi sei per ciascun ulteriore grado di giudizio.

La legge n. 3/2019 (c.d. legge Bonafede) aveva modificato, a sua volta, il comma 2 dell’art. 159 c.p., stabilendo che il corso della prescrizione rimaneva sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna. Questa modifica entrava in vigore dall’1.1.2020.

La legge n. 134/2021 (c.d. riforma Cartabia) ha, a sua volta, abrogato il comma 2 dell’art. 159 c.p., introducendo l’art. 161-bis c.p., che prevede la definitiva cessazione del corso della prescrizione del reato con la pronuncia della sentenza di primo grado;

La successione delle su esposte leggi ha generato problemi intertemporali di un certo rilievo, sfociati in due distinti orientamenti interpretativi, sanciti da importanti pronunce della Corte di Cassazione.

Il primo orientamento trae origine da distinte pronunce della IV Sezione Penale e della I Sezione Penale della Cassazione (Cass. Pen. Sez. IV, n. 39170/2023; Cass. n. 4932/24; Cass. n. 4933/24; Cass. 10483/24; Cass. n. 20764/2, che giungono alla medesima conclusione.

Tale orientamento prevede che, con riferimento alla diversa disciplina della prescrizione dettata dalla c.d. legge Orlando e dalla c.d. legge Bonafede, non si sarebbe verificato il fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo (per altre pronunce citate, si applicherebbe il principio  ex all’art. 2 c.p., ma con le medesime conclusioni), posto che le leggi che si sono succedute contengono la previsione della loro applicabilità ai reati commessi a decorrere da una certa data.

Pertanto, ed in concreto:

– per i reati commessi fino al 2 agosto 2017 si applica la disciplina della prescrizione dettata dagli artt. 157 e ss c.p. così come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. legge ex Cirielli);

– per i reati commessi a far data dal 3 agosto 2017, fino al 31 dicembre 2019, si applica la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 (c.d. legge Orlando) con i periodi di sospensione previsti dall’art. 159, comma 2, c.p. nel testo introdotto da detta legge;

– per i reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020 si applica in primo grado la disciplina della prescrizione come dettata dagli artt. 157 e ss c.p., senza conteggiare la sospensione della prescrizione di cui all’art. 159, comma 2, c.p., essendo stata tale norma abrogata dall’ art. 2, comma 1, lett. a) della legge 27 settembre 2021 n. 134 e sostituita con l’art. 161-bis c.p. (c.d riforma Cartabia), e nei gradi successivi la disciplina della improcedibilità, introdotta appunto da tale legge.

Il secondo orientamento della Cassazione finora è stato affermato dalla III Sezione penale (Cass. Pen. Sez. III, 27.2.2024, n. 18873), secondo la quale si è verificato un fenomeno di successione delle leggi nel tempo, regolato dall’art. 2, comma 4, c.p., che comporta l’individuazione del regime di maggior favore per il reo ai sensi dell’art. 2 c.p. che, per principio consolidato, deve essere operata in concreto, comparando le diverse discipline sostanziali succedutesi nel tempo, dovendosi individuare la disciplina più favorevole previa comparazione dei due sistemi in astratto non essendo consentita l’applicazione simultanea di disposizioni diverse secondo il criterio della maggior convenienza per l’imputato, ma occorrendo invece applicare integralmente l’una o l’altra disciplina.

La conclusione alla quale giunge tale secondo orientamento, tuttavia, è che, per effetto dell’applicazione dell’art. 2, comma 4, c.p., la disciplina della prescrizione oggi applicabile – risultante dalla espressa abrogazione della causa di sospensione della prescrizione della legge c.d. Orlando – è più favorevole rispetto a quella in vigore al momento del fatto.

Auspicabile sarebbe, dunque, la rimessione della questione alle Sezioni Unite, perché facciano definitivamente chiarezza su una questione.

Vero è che la legge c.d. Cartabia, per ovviare al potenziale effetto nefasto della legge c.d. Bonafede, cioè il rischio del processo infinito in conseguenza della sospensione sine die della prescrizione a seguito della sentenza di primo grado, e, nello stesso tempo, senza ritornare al decorso della prescrizione del reato anche nei giudizi di impugnazione, ha poi introdotto due nuovi istitutil’uno di carattere sostanziale (la cessazione del corso della prescrizione di cui all’art. 161-bis c.p.), l’altro di tipo processuale (l’improcedibilità di cui all’art. 344-bis c.p.p.). Tuttavia, non si dimentichi che, solo per quest’ultimo istituto, è stata espressamente prevista la sua applicabilità ai procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi dall’1.1.2020, principio che lascia certamente aperta molta incertezza sul tema della prescrizione del reato.